Dichiarazione — una detezione legale e responsabile, OEPR

Dichiarazione di un ritrovamento e regolamento della detezione dei metalli

Carta del prospettore responsabile

Ogni socio dell'OEPR si impegna a rispettare i seguenti principi in occasione di ogni uscita di prospezione:

Aderendo all'OEPR, ogni socio riconosce di aver preso visione di questa carta e si impegna a rispettarla nell'ambito della propria pratica della detezione hobbistica.

Dichiarare un ritrovamento: la procedura legale

In Italia, ogni ritrovamento fortuito di un bene che possa interessare l'archeologia, la storia o l'arte deve essere dichiarato. Ecco la procedura da seguire:

  1. Non spostare né pulire nulla. Lasciate l'oggetto e il suo contesto (terreno, ambiente immediato) intatti: queste informazioni sono preziose per gli archeologi.
  2. Fotografate il ritrovamento in situ, con un riferimento di scala se possibile, e annotate la localizzazione precisa (comune, località, coordinate GPS se disponibili).
  3. Contattate il Comune o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, entro 24 ore dal ritrovamento.
  4. Effettuate la dichiarazione ufficiale presso l'ente contattato, che permette di registrare il ritrovamento e, se del caso, avviare una procedura di vincolo o di perizia.
  5. Conservate una copia della vostra dichiarazione e della ricevuta rilasciata dall'amministrazione: questi documenti attestano il vostro comportamento responsabile.
  6. Non cedete né vendete un oggetto dichiarato prima dell'esito della procedura amministrativa.
Questo promemoria ha finalità puramente informativa e non sostituisce i testi legali in vigore (in particolare il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). In caso di dubbio, l'OEPR può accompagnarvi nelle vostre pratiche presso gli enti competenti.

Scheda di dichiarazione di ritrovamento archeologico

Compilate questa scheda ufficiale dell'OEPR, destinata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Una volta compilata, viene generato automaticamente un PDF pronto da stampare e firmare — ricordatevi di accompagnarlo con un estratto di mappa in scala 1:25.000, un estratto catastale e fotografie del ritrovamento.

Segnalatore (se diverso dallo scopritore o dal proprietario)
Scopritore del ritrovamento (chi ha trovato l'oggetto)
Proprietario del terreno
Localizzazione del ritrovamento
Circostanze
Reperto immobile & mobile

Il PDF generato includerà righe di firma da completare a mano prima dell'invio alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Serve aiuto per una dichiarazione?

Se hai fatto un ritrovamento e desideri essere accompagnato/a nella tua dichiarazione, contatta l'organizzazione:

Quadro legale

Quadro legale del metal detecting in Italia

Questo promemoria sintetizza i principali riferimenti normativi applicabili in Italia: ha finalità puramente informativa e non sostituisce i testi legali in vigore, che possono evolvere e variare a seconda delle regioni. In caso di dubbio, informatevi presso le autorità competenti prima di ogni uscita di prospezione.

Regolamento ufficiale OEPR — Italia

Il testo integrale del regolamento (preambolo, 20 articoli, allegato check-list e riferimenti giuridici), consultabile qui sotto in versione deroulante o scaricabile in PDF.

📄 Scarica il PDF
Principio fondamentale & preambolo

Principio fondamentale: in Italia la ricerca archeologica e le opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali sono riservate al Ministero della Cultura, salvo concessione. La semplice detenzione o l'uso del metal detector non conferiscono alcun diritto alla ricerca archeologica.

Documento di riferimento per una pratica responsabile della prospezione con metal detector in Italia, nel rispetto del patrimonio culturale, dei proprietari, dell'ambiente e delle autorità competenti.

Articolo 1 — Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi OEPR per una prospezione responsabile in Italia. Esso mira a prevenire danni al patrimonio archeologico e paleontologico, favorire la segnalazione dei rinvenimenti e promuovere la collaborazione con le Soprintendenze e con gli archeologi.

Articolo 2 — Quadro giuridico nazionale

Il riferimento principale è il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 88 riserva al Ministero le ricerche archeologiche e, in generale, le opere finalizzate al ritrovamento delle cose indicate dall'articolo 10. L'articolo 89 disciplina la concessione di ricerca a soggetti pubblici o privati.

Articolo 3 — Metal detector e ricerca archeologica

La compravendita, la detenzione e l'uso del metal detector non sono, in quanto tali, oggetto di un divieto nazionale generale. Tuttavia, l'uso dello strumento per ricercare beni archeologici, soprattutto quando il segnale viene seguito da scavo o rimozione del terreno per individuare il reperto, rientra nel campo della ricerca archeologica e non può essere effettuato privatamente senza il necessario titolo amministrativo. Le indicazioni ufficiali del Ministero chiariscono che il divieto riguarda la ricerca archeologica e non soltanto le aree archeologiche già note.

Articolo 4 — Autorizzazione e concessione

Le ricerche archeologiche possono essere svolte direttamente dal Ministero della Cultura oppure affidate in concessione a soggetti pubblici o privati. Per le indagini non invasive e i carotaggi destinati alla ricerca esiste una procedura amministrativa specifica presso la Soprintendenza territorialmente competente, secondo le disposizioni ministeriali.

Articolo 5 — Autorizzazione del proprietario

Il consenso del proprietario del terreno è necessario quando richiesto dalla situazione concreta, ma non sostituisce mai la concessione o l'autorizzazione prevista dalla normativa sul patrimonio culturale. Il proprietario non può quindi autorizzare autonomamente una ricerca archeologica riservata allo Stato.

Articolo 6 — Aree archeologiche e beni tutelati

Il membro OEPR non deve effettuare prospezioni finalizzate alla ricerca di reperti su aree archeologiche, beni culturali, monumenti, siti tutelati o zone sottoposte a specifiche misure di protezione quando l'attività è vietata o richiede un'autorizzazione non ottenuta. Prima di ogni uscita devono essere verificate le eventuali tutele territoriali.

Articolo 7 — Scavi e rimozione del terreno

La detenzione di un metal detector non autorizza a scavare. È vietato trasformare una prospezione ricreativa in una ricerca archeologica clandestina mediante buche, sondaggi, rimozione di strati, strutture o contesti archeologici.

Articolo 8 — Rinvenimento fortuito

Chi rinviene fortuitamente cose di possibile interesse archeologico deve interrompere l'attività e rispettare gli obblighi di denuncia previsti dall'articolo 90 del Codice. La denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco del luogo del rinvenimento, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza competente, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 9 — Conservazione del contesto

Non bisogna pulire aggressivamente, alterare, rompere, assemblare o disperdere i materiali rinvenuti. Quando possibile senza compromettere la sicurezza, devono essere documentati luogo, data, posizione e circostanze del rinvenimento. Le istruzioni della Soprintendenza competente devono essere rispettate.

Articolo 10 — Proprietà dei beni archeologici

I beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini appartengono allo Stato secondo il regime previsto dal Codice dei beni culturali. Un reperto archeologico non deve quindi essere considerato automaticamente proprietà del trovante o del proprietario del terreno.

Articolo 11 — Denuncia e collaborazione con le autorità

L'OEPR incoraggia una comunicazione tempestiva con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente. In caso di possibile reato, scavo clandestino o detenzione illecita di materiale archeologico, devono essere informate le autorità competenti, comprese le Forze dell'Ordine e, quando appropriato, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Articolo 12 — Oggetti pericolosi

Munizioni, ordigni esplosivi, granate, bombe, armi o oggetti sospetti non devono essere toccati, spostati, puliti o trasportati. Occorre allontanarsi e avvisare le autorità competenti.

Articolo 13 — Resti umani

In caso di scoperta di resti umani, l'attività deve essere immediatamente interrotta. Non si deve spostare o manipolare il materiale. La scoperta deve essere segnalata alle autorità competenti.

Articolo 14 — Ambiente

Quando l'attività è legalmente consentita, il praticante deve rispettare coltivazioni, sentieri, boschi, corsi d'acqua, aree costiere, habitat protetti e altre zone soggette a tutela. Le piccole aperture devono essere richiuse quando ciò è legalmente possibile e non interferisce con un contesto archeologico.

Articolo 15 — Decontaminazione e raccolta dei rifiuti

L'OEPR incoraggia la rimozione dei rifiuti metallici moderni quando ciò è consentito e non presenta rischi. La decontaminazione non può essere utilizzata come pretesto per effettuare ricerche archeologiche non autorizzate. I materiali pericolosi devono essere lasciati sul posto e segnalati.

Articolo 16 — Collaborazione con archeologi

L'OEPR promuove la collaborazione con archeologi, università, musei, Soprintendenze e istituzioni culturali. Ogni attività archeologica deve essere svolta nel quadro amministrativo previsto e sotto la responsabilità dei soggetti abilitati. Il detectorista non sostituisce l'archeologo.

Articolo 17 — Tracciabilità

Il membro deve conservare, quando applicabile, le autorizzazioni, i consensi del proprietario e la documentazione relativa all'attività. Deve rispettare i limiti territoriali, temporali e tecnici eventualmente fissati dall'autorità.

Articolo 18 — Vendita, cessione ed esportazione

Un oggetto che potrebbe appartenere al patrimonio culturale non deve essere venduto, ceduto, esportato o trasferito senza avere prima chiarito la sua natura giuridica e adempiuto agli eventuali obblighi previsti dalla normativa.

Articolo 19 — Ruolo dell'OEPR

L'OEPR informa, regolamenta e forma i propri membri sulle buone pratiche. L'OEPR non rilascia concessioni statali, non sostituisce il Ministero della Cultura o le Soprintendenze e non può rendere lecita un'attività vietata dalla legge.

Articolo 20 — Regola di prudenza OEPR

In caso di dubbio, non si effettua la prospezione. Prima di ogni uscita occorre verificare il regime del luogo, le eventuali tutele, la necessità di autorizzazioni, il consenso del proprietario quando richiesto e le modalità di segnalazione di un eventuale rinvenimento.

Allegato — Check-list prima di una uscita
  • Luogo e Comune identificati
  • Eventuali vincoli archeologici, culturali, paesaggistici e ambientali verificati
  • Necessità di concessione/autorizzazione verificata
  • Consenso del proprietario ottenuto quando necessario
  • Nessuna attività programmata in contrasto con una tutela vigente
  • Procedura prevista in caso di rinvenimento archeologico
  • Procedura prevista in caso di oggetto pericoloso
  • Attrezzatura per la raccolta dei rifiuti moderni disponibile, se appropriata
Riferimenti giuridici principali
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare artt. 88, 89, 90 e seguenti.
  • Art. 88: ricerca archeologica riservata al Ministero della Cultura.
  • Art. 89: concessione di ricerca a soggetti pubblici o privati.
  • Art. 90: obblighi relativi ai rinvenimenti fortuiti.
  • Art. 92: premio per i rinvenimenti, nei casi e alle condizioni previste dal Codice.
  • Circolare n. 47/2022 e guida dell'Istituto Centrale per l'Archeologia sulla procedura delle concessioni di ricerca.
  • Legge 17 marzo 2026, n. 40, recante modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio: verificare sempre il testo vigente prima dell'attività.
Avvertenza: questo documento è una sintesi OEPR di carattere informativo e non costituisce consulenza legale né autorizzazione amministrativa. Prima di ogni attività devono essere verificati i testi ufficiali vigenti e le prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente.

Possesso e utilizzo

Possedere un metal detector è legale in Italia, ma il suo utilizzo è rigorosamente disciplinato. Non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva per il semplice possesso dello strumento; tuttavia, l'utilizzo in aree protette o vincolate ("aree vincolate") è vietato senza l'autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente. È sempre consigliabile verificare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della propria zona prima di ogni uscita su un terreno che non si possiede, poiché le restrizioni locali o regionali possono essere più severe.

Obbligo di dichiarazione di un ritrovamento

Chiunque rinvenga beni culturali deve dichiararli entro 24 ore al Comune o alla Soprintendenza territorialmente competente. In cambio, lo Stato può riconoscere al ritrovatore un rimborso delle spese sostenute e un premio in denaro. La base normativa di riferimento è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), che stabilisce che i beni culturali di rilevante interesse storico o archeologico appartengono al demanio dello Stato.

Zone vietate

L'utilizzo del metal detector è vietato nei siti archeologici, nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, nei parchi nazionali e nelle riserve naturali, così come su qualsiasi terreno privato senza il previo consenso del proprietario o dell'avente diritto.

Sanzioni

Oltre al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, rilevano anche gli articoli 822 e 927 del Codice Civile (proprietà e ritrovamento di cose smarrite) e l'articolo 707-bis del Codice Penale, che punisce con l'arresto fino a due anni la ricerca non autorizzata di beni culturali o archeologici mediante metal detector o strumenti simili in aree di interesse archeologico.

Fonti: laleggepertutti.it («Metal detector: quando è legale usarlo?»), Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004).

Spuntando la casella corrispondente al momento dell'adesione o della dichiarazione, riconoscete di aver preso visione del quadro legale applicabile e vi impegnate a rispettarlo nell'ambito della vostra pratica della detezione.